Più tempo per presentare i progetti di tre importanti bandi del PO FESR Sicilia. Tante le modifiche apportate ai bandi

Sono state previste proroghe  per tre importanti bandi emessi dalla Regione Sicilia. Le misure interessate sono:

  • la misura 3.5.1.1 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento – Bando a sportello in esenzione”
  • la misura 3.5.1.2  dal titolo “Aiuti alle imprese in fase di avviamento procedura valutativa a sportello- Regolamento n. 1047/2013 de minimis”
  • la misura 3.1.1_02a “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese – Bando in esenzione con procedura valutativa a sportello”

Nello specifico per la misura 3.5.1.1 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento – Bando a sportello in esenzione” , la quale prevede un fondo perduto pari all’80% del costo del progetto (leggi le notizie in merito al bando in questione sul nostro articolo cliccando qui), è fissata la scadenza per giorno 05/10/2017 e una data di apertura dello sportello prevista per giorno 25/09/2017.

Per la misura 3.5.1.2  dal titolo “Aiuti alle imprese in fase di avviamento procedura valutativa a sportello- Regolamento n. 1047/2013 de minimis” , la quale prevede un fondo perduto pari all’75% del costo del progetto (leggi le notizie in merito al bando in questione sul nostro articolo cliccando qui), è fissata la scadenza per giorno 10/10/2017 e una data di apertura dello sportello prevista per giorno 20/09/2017.

Per la misura 3.1.1_02a “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese – Bando in esenzione con procedura valutativa a sportello” , la quale prevede un fondo perduto pari all’45% del costo sostenuto per la  creazione di un nuovo stabilimento o l’ampliamento di uno stabilimento esistente (leggi le notizie in merito al bando in questione sul nostro articolo cliccando qui), è fissata la scadenza per giorno 12/10/2017 e una data di apertura dello sportello prevista per giorno 02/10/2017.

Oltre al differimento dei termini si registrano delle variazione dei bandi. Infatti con il D.G.G. del 03/08/2017 è stato comunicato  che ” il paragrafo 2,1, comma 1, lettera a) dell’avviso di aiuto di cui all’azione 3.5.1.02 del PO FESR Sicilia 2014/2020, approvato con DDG 1443 del 23/6/2017, pubblicato sulla GURS n. 27 del 30/6/17.Le modifiche afferiscono il paragrafo 2.1 “destinatari/beneficiari” dell’avviso d’aiuto di cui all’azione 3.5.1_02 del PO FESR Sicilia 2014/2020. In pratica il comma 1, lettera a) dopo le parole “piccole imprese di nuova costituzione, ovvero” viene sostituito nella maniera di seguito indicata: “ ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni: a) non ha rilevato l’attività di un’altra impresa; b) non ha ancora distribuito utili; c) non è stata costituita a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività. In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo, sono anch’esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell’impresa più vecchia partecipante alla fusione.”

Con il DDG 1778 del 2/8/2017 invece vengono apportate alcune modifiche all’avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 3.5.1_01, approvato  con DDG 1333 del 13/6/2017.

Si legge nel comunicato che “Le modifiche apportate al DDG 1333 del 13/6/2017 si rendono necessarie a causa di alcune incongruenze che devono essere rettificate, fra le quali la presenza fra i codici ATECO ammissibili della categoria H-Trasporto e magazzinaggio, senza la esclusione delle imprese di trasporto, che in base all’art. 13 del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii. non sono ammissibili nonché alcune contenute al paragrafo 2.1 , 3.1 e 3.4 e all’allegato 2.9 “Codici ATECO ammissibili”. “Per le motivazioni esposte in premessa – si legge nel dettaglio del DDG in questione -, che qui si intendono integralmente riportate, è modificato l’Allegato 2.9 “Codici ATECO ammissibili” alla categoria H- Trasporto e magazzinaggio, alla quale andrà aggiunto <>. Art. 2 Il paragrafo 2.1 “Destinatari Beneficiari”_ paragrafo 1_ è così sostituito << Possono presentare la domanda: a)Micro e Piccole Imprese, non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno rilevato l’attività di un’altra impresa, che non hanno ancora distribuiti utili e che non sono state costituite a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività. In deroga al comma a) le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente paragrafo sono anch’esse considerate ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell’impresa più vecchia partecipante alla fusione>>. Art. 3 Il paragrafo 3-Interventi finanziabili e spese ammissibili – 3.1 Progetti ammissibili. Dopo il comma 1 va inserito:<> Art. 4 Al paragrafo 3.4 “Spese Ammissibili”, al settimo comma, “l’imposta sul valore aggiunto” andrà aggiunto <>. Art. 2 Il paragrafo 2.2 “Requisiti di ammissibilità”_ paragrafo 1_c) è così sostituito <>. Art. 3 Nel paragrafo 2.2, è inserito il seguente <>. Art. 8 Al Paragrafo 4.4 “Documentazione da allegare alla domanda, il comma 1,lett. b) II è così modificato : <>.”

Infine con il DDG 1813 dell’ 8/8/2017 sono state apportate alcune modifiche all’avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 3.1.1.02, approvato  con DDG 1395 del 21/6/2017 resesi necessarie a causa di alcune incongruenze che devono essere rettificate, fra le quali la presenza fra i codici ATECO ammissibili della categoria H-Trasporto e magazzinaggio, senza la esclusione delle imprese di trasporto, che in base all’art. 13 del Reg. 651/2014 e ss.mm.e ii. non sono ammissibili nonché alcune contenute al paragrafo 2.1 , 3.1 e 3.4 e all’allegato 2.9 “Codici ATECO ammissibili”. (clicca qui per leggere per intero le modifiche apportate)

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