Il Governo Draghi, attraverso il decreto Sostegno ha varato un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i titolari di partita iva, che lascierà l’amaro in bocca a parecchi titolari di partita iva.
A chi spetta il nuovo contributo fondo perduto del Decreto Sostegno?
Il contributo, a differenza dei precedenti contributi a fondi perduti, sarà sganciato dal codice Ateco dell’attività svolta e spetterà a tutti coloro coloro che sono stati colpiti dall’attuale emergenza da covid-19. Dunque, rileverà il calo di fatturato subito nei mesi della pandemia.
In particolare, potranno richiedere il nuovo contributo previsto dal decreto Sostegno, tutti gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” che svolgono attività d’impresa, arte o professione con partita IVA e che abbiano registrato un calo di fatturato superiore al 30%.
Dunque, rispetto agli altri contributi a fondo perduto non sia fa più una differenziazioni in base all’attività svolta.
Chi non può richiedere il nuovo contributo fondo perduto del Decreto Sostegno?
Il contributo a fondo perduto non potrà essere richiesto da:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegno;
- a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata dello stesso decreto;
- agli enti pubblici di cui all’articolo 74 nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del DPR 917/86, TUIR.
Quando spetta il nuovo contributo fondo perduto del Decreto Sostegno?
I soggetti ammessi all’agevolazione non devono aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; (5% su base annuale)
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;(4,17% su base annuale)
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000euro e fino a 1 milione di euro;(3,33% su base annuale)
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;(2,50% su base annuale)
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.(1,67% su base annuale)
Facciamo un esempio pratico: se nel 2019 ho fatturato 80.000 € e nel 2020 ho fatturato 20.000 € il contributo è pari a 60.000 (differenza di fatturato) : 12 (mesi) x 60%= 3.000 € . Il contributo a fondo perduto è pari quindi al 5% della differenza di fatturato annuo e non il 60% come qulacuno illusoriamente credeva!
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo,rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.